RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE TRATTENUTE SU ESTINZIONI ANTICIPATE DA FINANZIAMENTI DIETRO CESSIONI DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
PROCEDURA
Inoltro del reclamo all'istituto finanziario.
In caso di mancato riscontro, dopo 30 giorni si presenta ricorso (comunque, entro 12 mesi dall'invio del reclamo) all'ABF Arbitro Bancario Finanziario. Requisiti richiesti sono il non essere pendenti procedure esecutive o concorsuali.
Inoltro del reclamo all'istituto finanziario.
In caso di mancato riscontro, dopo 30 giorni si presenta ricorso (comunque, entro 12 mesi dall'invio del reclamo) all'ABF Arbitro Bancario Finanziario. Requisiti richiesti sono il non essere pendenti procedure esecutive o concorsuali.
La Segreteria tecnica dell'ABF comunica alla controparte l'avvio della procedura (generalmente nei 30 giorni).
Controparte deposita le proprie repliche nei successivi 45 giorni.
Decorsi 60 giorni (più 30 per il deposito delle motivazioni) viene emessa la decisione.
Ove eventualmente favorevole al cliente, l'istituto ha 30 giorni per adempiere.
Ante mediaconciliazione (21.9.13), è condizione di procedibilità (vedi sent. Corte Cost. 12.12.12) secondo la seguente distinzione temporale:
- al giudice le estinzioni al 31.12.08 (conciliatore bancario e finanziario).
- all'ABF le estinzioni dal 01.01.09.
- Istituzione ABF: D. lgs. 28/10.
- D.L. 179/12 per la restituzione dei premi assicurativi non goduti.
- Tub D. lgs. 385/93, artt. 106-107-125-128bis.
- D. Min. Tesoro 8.7.92, art 3.
- Dpr. 180/50, art 39.
- up-front
- recurring
- A) estinzione per rinnovo prestito:
- B) in qualsiasi momento: per il nuovo prestito almeno 10A + non in corso prestito prec. x 10°.
- C) 2/5 pagati (es. prestito di 10A = 4A).
- D) estinzione senza rinnovo in qualunque momento.