Recupero e gestione del credito

Lo Studio legale Avv. Carlo Moro ha acquisito pluriennale esperienza nel recupero crediti, sia nella fase stragiudiziale che nella fase patologica, diretta verso il recupero coattivo del credito.

Attraverso l'ausilio di fidate agenzie investigative raccogliamo informazioni sulla solvibilità del debitore, per giungere alla liquidazione del credito anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo e l'esecuzione forzata.
Il servizio di recupero crediti (per fatture insolute, canoni di locazione arretrati, emolumenti e stipendi non corrisposti) si rivolge sia alle imprese che ai privati.

L'attività, di norma, prevede una fase stragiudiziale preventiva, durante la quale diffidiamo il debitore a provvedere al pagamento attraverso l'invio di lettere monitorie sottoscritte da un Avvocato e, contemporaneamente, operiamo delle indagini sulla solvibilità dello stesso. La verifica della situazione finanziaria del debitore è infatti fondamentale per valutare la fattibilità di una azione giudiziale e, se necessario, di un intervento esecutivo sui beni dell'insolvente. Qualora l'intervento monitorio stragiudiziale non sortisse l'esito voluto, possiamo procedere direttamente nei confronti del debitore ricorrendo all'Autorità giudiziaria (mediante ricorso per decreto ingiuntivo).

Con l'avvento del processo civile telematico, del quale il Tribunale di Milano è pioniere, si sono ridotti drasticamente i tempi per l'emissione di una pronuncia giudiziale consentendo così, ove necessario, di giungere in breve tempo alla fase del pignoramento dei beni del debitore.











Per maggiori informazioni o per valutare, senza impegno, la fattibilità del recupero del tuo credito, fissa un appuntamento con noi utilizzando il form a sotto. Otterrai un preventivo personalizzato, con tempi e costi del nostro servizio.

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Decreto ingiuntivo di pagamento

Il procedimento di ingiunzione (ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c.) è uno strumento veloce e snello per ottenere la condanna giudiziale di pagamento di una somma di denaro nei confronti del debitore.

L'emissione di un decreto ingiuntivo si ottiene infatti in brevissimo tempo rispetto ad una causa ordinaria; per intenderci, di norma, il decreto viene emesso dai 3 ai 30 giorni dal deposito del ricorso in Tribunale.

L'emissione di un decreto ingiuntivo si ottiene infatti in brevissimo tempo rispetto ad una causa ordinaria; per intenderci, di norma, il decreto viene emesso dai 3 ai 30 giorni dal deposito del ricorso in Tribunale.

Si ricorre al decreto ingiuntivo in caso di fatture non pagate, pagamenti insoluti, canoni di locazione scaduti, stipendi non versati ecc., radicando la domanda presso il Tribunale competente (di solito quello del creditore) e depositando prova scritta relativa all'esistenza del credito insoluto.
Il Tribunale, ritenuti sussistenti le condizioni di legge, senza convocare il debitore (inaudita altera parte), emette un decreto di condanna al pagamento della somma vantata, degli interessi e spese legali che andrà notificato al debitore, il quale potrà poi opporsi all'ingiunzione tassativamente entro 40 giorni dal ricevimento della notifica.
In mancanza di opposizione nel termine anzidetto, ovvero nei casi in cui il decreto sia provvisoriamente esecutivo (ossia quando, ad es., si fornisce prova scritta del riconoscimento del debito), il decreto ingiuntivo diventa definitivo e non più impugnabile ed il credito potrà essere riscosso mediante il pignoramento mobiliare, il pignoramento immobiliare o il pignoramento presso terzi (blocco del conto corrente, pignoramento di somme dovute da terzi al debitore ecc.).

Mediante decreto ingiuntivo è possibile altresì iscrivere ipoteca giudiziale sui beni registrati del debitore, a garanzia dell'ammontare del credito stesso e delle spese legali sostenute.

Lo Studio legale Avv. Carlo Moro assiste con professionalità e competenza privati ed imprese nel recupero e gestione dei crediti in sofferenza.

Costi: Per le imprese che necessitano di esternalizzare frequentemente l'attività di recupero crediti aziendale ovvero con gli amministratori di condominio che intendono affidarci il recupero giudiziale e stragiudiziale di crediti condominiali, possiamo pattuire condizioni personalizzate particolarmente vantaggiose.

Tempi: come anzidetto la tempistica media per ottenere un decreto ingiunzione varia da 3 a 30 giorni, a seconda del Tribunale e del ruolo del giudice a cui viene assegnato.







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decreti ingiuntivi


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Lettera di sollecito recupero crediti

Lo studio assiste privati e imprese nel recupero crediti sin dalla fase stragiudiziale, cioè quella del sollecito monitorio diretto al pagamento del debito, come ad esempio una fattura scaduta o canoni di locazione non pagati, sino a quella eventuale dell'esecuzione forzata

L'attività del recupero crediti si compone infatti di due fasi: una essenzialmente monitoria, atta a rendere edotto il debitore del debito scaduto, ed una giudiziale, nella quale ci si rivolge al Tribunale per l'emissione di un ordine di pagamento, titolo esecutivo per un'eventuale pignoramento.





Ove il debitore sia in ritardo con i pagamenti puoi incaricarci di redigere una lettera monitoria di sollecito per il pagamento del debito scaduto; ogni sollecito di pagamento inviato dallo studio legale ammonisce il debitore a provvedere al pagamento entro un certo numero di giorni, notiziandolo dell'ammontare del debito e dei relativi termini di scadenza ed avvertendolo che in difetto di pagamento il creditore potrebbe adire il Tribunale per il recupero coattivo del credito.

Una lettera diffida ad adempiere sottoscritta da un Avvocato ed inviata dallo Studio legale ha molte possibilità di essere presa in considerazione dal debitore il quale, in molti casi, salda spontaneamente il debito scaduto per il timore di essere pregiudicato da un'eventuale azione giudiziaria.
Tempi di redazione della lettera di sollecito: dall'accettazione dell'incarico inviamo la lettera monitoria all'indirizzo del debitore entro 5 giorni lavorativi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).
Costi medi per la redazione di una lettera di sollecito o diffida: € 100,00, oltre agli oneri fiscali, in caso di solleciti semplici o di media complessità.
Forniamo assistenza su tutto il territorio nazionale.

Per qualsiasi informazione o per richiedere la redazione di una lettera di sollecito di pagamento non esitare a scriverci o fissare un appuntamento con noi utilizzando il form a sotto.

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Modello lettera di sollecito pagamento

Quello che segue è un semplice modello di lettera di sollecito per il pagamento di somme:

Spett.le Società / Egr. Sig.

con riferimento al contratto di fornitura di servizi / contratto di locazione stipulato in data (specificare il motivo per cui si richiede il pagamento), con la presente scrivo per sollecitare il pagamento della fattura n. __ scaduta in data / dei canoni di locazione scaduti in data __.

In particolare, ad oggi, ci risulta il mancato pagamento della somma pari ad € 1.000,00, dovuta per i canoni di locazione relativi ai mesi di __ (specificare nel dettaglio i canoni, i beni o i servizi); vani sono risultati i tentativi di sollecito effettuati col fine di indurLa ad un corretto e spontaneo pagamento di quanto dovuto.


Il presente sollecito valga pertanto a tutti gli effetti di legge come formale costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c..

In mancanza di un Suo riscontro entro 10 giorni dal ricevimento della presente lettera, debbo avvertirLa che affiderò la pratica al nostro legale di fiducia, il quale potrà prendere tutti i provvedimenti più opportuni per il recupero coattivo del credito.


Cordiali saluti


Una lettera monitoria sottoscritta da un avvocato e proveniente da uno Studio legale gode certamente di maggiore considerazione da parte del debitore. Il nostro studio assiste la propria clientela nel recupero del credito anche attraverso la redazione di lettere monitorie e diffide personalizzate, oltre alla completa assistenza per il recupero crediti giudiziale.

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Assistenza per pignoramenti, esecuzioni e sequestri

Lo studio legale Avv. Carlo Moro assiste la propria clientela nel recupero del credito anche nella fase esecutiva. In particolare, a seguito della formazione di un titolo esecutivo (come ad esempio un decreto ingiuntivo o una sentenza di condanna al pagamento di una somma), ovvero quando il creditore possiede già determinati titoli come gli assegni bancari, le cambiali o le scritture autenticate da pubblico ufficiale, si può procedere alla riscossione coattiva del credito attraverso l'esecuzione forzata (art. 491 e segg. c.p.c.).
Forniamo assistenza qualificata anche ai debitori esecutati (che hanno ricevuto un decreto ingiuntivo, un atto di precetto o che sono pignorati), al fine di trovare soluzioni ottimali che consentano loro di ridurre, posticipare o annullare i debiti contratti.

Pignoramento mobiliare:

Consiste nell'espropriazione forzata dei beni del debitore, presso la sua residenza, dimora o luogo di lavoro; il giorno fissato per l'esecuzione l'Ufficiale giudiziario competente si reca in loco e assoggetta i beni del debitore, preferendo quelli di maggior valore, al soddisfacimento del credito vantato. I suddetti beni, al fine di ottenere la liquidazione monetaria, vengono poi venduti all'asta pubblica, al migliore offerente.
Nella maggior parte dei casi l'atto di pignoramento ha un forte effetto persuasivo nei confronti del debitore, il quale sovente salda il proprio debito prima che i beni pignorati vengano messi all'asta.

Pignoramento immobiliare:

La procedura è analoga al pignoramento mobiliare, tuttavia in questo caso il pignoramento viene trascritto nei registri immobiliari, sì da poter essere opposto ad eventuali successivi acquirenti. L'esecuzione immobiliare può essere esperita anche per crediti di modesta entità (non vale quindi, per i privati, il limite minimo di € 8.000,00, esistente invece per le ipoteche iscritte dagli Enti di riscossione statale come Equitalia S.p.A.).

Pignoramento del quinto dello stipendio e presso terzi:

Il pignoramento presso terzi consiste nell'assoggettare a pignoramento somme o beni del debitore che sono nella disponibilità di un terzo, come la banca, il datore di lavoro o l'ente previdenziale.
In caso di pignoramento dello stipendo o della pensione la legge pone un limite pari ad un quinto (1/5) dell'intera retribuzione. E' possibile altresì pignorare il trattamento di fine rapporto (TFR).











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