Cos'è il tasso di usura? Il tasso di usura è il tasso limite oltre il quale il prestito si definisce usuraio. La misura degli interessi è condizionata da un limite oggettivo rappresentato dalla "usura", termine che designa in genere un prestito di denaro ad alto interesse. Come si calcola il tasso di usura? La Banca d'Italia stabilisce trimestralmente ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 108 del 7 marzo 1996, come modificato dal D.L. 70/2011, i tassi massimi d'interesse per un prestito o per un finanziamento superati i quali subentra il reato di usura, che non può essere superiore al 25% del tasso effettivo globale medio registrato nel trimestre precedente a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.  
Il ministero del tesoro rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (comprensivo di commissioni di remunerazioni a qualsiasi titolo e spesa, escluse quelle per imposte e tasse) degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I tassi medi come sopra rilevati e pubblicati nella gazzetta ufficiale, aumentati della metà , costituiscono il livello massimo oltre il quale si configura il reato di usura.
Se per ipotesi sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale.
Usura nei mutui Il Tribunale di Torino abbraccia la teoria della sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi con quello dei moratori per il confronto con il tasso soglia. Tribunale di Torino, ordinanza 14 maggio 2015. Il Tribunale di Torino, con questa ordinanza istruttoria originale, si è pronunciato a favore del cumulo dei tassi corrispettivi e di mora al fine della verifica del superamento del tasso soglia d'usura. Tanto dice l'ordinanza: "Questo giudice è ben consapevole che la maggior parte delle sentenze di merito ritengono che la sentenza (di Cassazione) 350/2013 non imponga di sommare i tassi corrispettivi e quelli moratori" e che tale impostazione maggioritaria è seguita da molti giudici di questo Tribunale, i quali ritengono che è inammissibile il ricorso a formule di calcolo diverse da quelle dell'istituto di vigilanza, ma non condivide questa interpretazione alla luce dei seguenti argomenti. E' vero che la sentenza 350/2013 non fa riferimento alla sommatoria, ma è altresì vero che l'art. 644 c.p., co 3, stabilisce che sono usurai gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge, ovvero gli interessi anche inferiori a tali limiti e gli altri vantaggi o compensi che, avendo riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque spropositati e che il quarto comma di detta norma prevede che il tasso usurario deve essere determinato considerando anche le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese. La questione sembrava superata, avvocati e giudici avevano ritenuto che la teoria del cosiddetto "all inclusive" non è compatibile con la matematica finanziaria e con aspetti rilevanti di diritto. La sommatoria non sarebbe consentita sia per la natura giuridica diversa dei due interessi, che per la loro differente applicazione; gli interessi corrispettivi infatti sono calcolati su base annua su tutto il capitale mutuato, gli interessi di mora solo sugli importi impagati e per il periodo di inadempimento. In caso di risoluzione del contratto sul dovuto sono dovuti solo gli interessi di mora. La sesta sezione del Tribunale che si occupa di diritto bancario è concorde con la summenzionata impostazione, tuttavia la recente ordinanza della prima sezione è di diffferente avviso. L'ordinanza richiama Cassazione Penale n. 46669/2011, la quale ribadisce che ogni commissione, onere ed interesse deve essere computato ai fini della verifica dell’usura e conclude affermando che “il limite stabilito dalla legge non può essere aggirato con una distinzione delle somme dovute dal cliente alla banca in causali diverse. USURA NEI MUTUI 2 Ordinanza Tribunale di Torino 20 giugno 2015 Il Tribunale ha così deciso su alcune questioni giuridiche, già affrontate da altri tribunali: La sufficienza delle condizioni contrattuali per far luogo all'applicazione della voce di costo ai fini del calcolo del TEG. Se il T.I.R. (Internal Rate of Return “ indice di redditività finanziaria) è onnicomprensivo e riguarda la serie completa dei flussi, non è consentito frazionare il giudizio di liceità/usurarietà in funzione delle diverse annualità (o periodi infra-annuali) di durata del finanziamento. L'operazione creditizia o è, nel suo insieme, lecita oppure è, nel suo insieme, in violazione della legge n. 108/96, secondo che il T.I.R. sia inferiore o superiore al tasso soglia. Il tema preso in considerazione dalla sentenza in commento è quello della usurarietà della clausola relativa agli interessi di mora e della facoltà di recesso anticipato dal mutuo. In ordine alla prima questione va ricordato che sussistono diverse impostazioni che possono essere così riassunte circa il tasso degli interessi di mora:
  • 1. quello promesso al mutuatario al momento della stipula non deve superare il tasso d'usura altrimenti la clausola è nulla e nessun interesse, neppure quello corrispettivo, è dovuto alla banca, ex art. 1815 C.C.;
  • 2. non deve superare la soglia d'usura; tuttavia la nullità riguarda solo la relativa clausola con la conseguenza che non saranno dovuti al mutuatario i soli interessi di mora (Trib. Milano 28.1.2014);
  • 3. non devono essere posti a raffronto con il tasso soglia dell'usura in quanto la clausola che li prevede ha natura di clausola penale, inoltre non sono presi in considerazione al fine della rilevazione del TEGM, pertanto sarebbe incongruo tenerne conto al fine della verifica della usurarietà
  • 4. rilevano solo in relazione alla loro effettiva applicazione.
 
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